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Imu agricola, Tar del Lazio condivide ricorso della Sardegna. Ora deciderà la Corte Costituzionale

Cagliari, 18 Dic 2015 – Il Tar del Lazio ha condiviso alcune questioni di illegittimità sollevate dalla Regione Sardegna sull’imposta nazionale dell’IMU agricola. Ora l’ultima parola passa alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sulla costituzionalità della norma, a seguito della presentazione di vari ricorsi tra i quali anche quello della Regione Sardegna. L’udienza è fissata per il prossimo 5 luglio 2016.

“I nostri uffici legali hanno fatto un lavoro straordinario – ha commentato l’assessore dell’Agricoltura, Elisabetta Falchi –, adesso dobbiamo far valere le ragioni del mondo delle campagne nell’ultimo passaggio della Suprema Corte. Se il risultato dovesse essere positivo si aprirebbe un varco importante che potrebbe portare all’annullamento dell’imposta, considerata da sempre iniqua e non sostenibile dall’intero comparto agricolo isolano”.

“Il Collegio – si legge nella sentenza inviata ieri sera agli uffici legali della Regione – ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.4, poi convertito in legge, che prevede l’esenzione dell’IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali) nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat”.

Secondo i giudici amministrativi del Lazio la fondatezza del ricorso sarebbe legata all’uso che si è fatto della classificazione Istat sul grado di montanità dei comuni che andava invece individuata con legge. Vi sarebbe infatti, sempre secondo la sentenza, la “possibile violazione dell’art. 23 della Costituzione secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

La norma nazionale ha infatti fissato il criterio generale per ottenere l’esenzione dall’IMU, “vale a dire l’ubicazione dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nei Comuni parzialmente montani, ma ha demandato la classificazione dei Comuni come totalmente montani, parzialmente montani o non montani all’Istat”. In parole povere all’elenco redatto dall’Istituto nazionale di statistica. Il presupposto, di fatto, per l’applicazione dell’agevolazione o al contempo dell’imposta discende da una variabile indipendente ed esterna al dettato legislativo e quindi potenzialmente incostituzionale.

I ricorsi presentati dall’Esecutivo Pigliaru, con il via libera votato in Giunta lo scorso 12 maggio, sono il frutto di una collaborazione costante con l’Anci e il Consiglio regionale che con l’ordine del giorno n. 37 del 19 marzo aveva dato mandato al presidente della Giunta di “attivarsi immediatamente al fine di ricorrere nelle opportune sedi avverso la legge di conversione del decreto legge n. 4 del 2015”.