Roma, 14 Nov 2024 - La Corte Costituzionale ha cancellato oggi alcune importanti disposizioni della legge in quanto contrarie alla Carta fondamentale e chiede al Parlamento di intervenire per colmare il vuoto che si è creato. Per i giudici va tutelato il “principio di sussidiarietà» e la definizione dei Lep non può avvenire da parte del governo grazie a una legge delega «priva di idonei criteri direttivi”.
Infatti la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece "illegittime" specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Lo rende noto la Consulta.
Secondo il Collegio, l'articolo 116 terzo comma della Costituzione - quello che disciplina l'attribuzione alle Regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia - deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Una forma che, dicono i giudici "riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell'equilibrio di bilancio".
"Spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge". E' quanto si spiega nella nota della Corte Costituzionale in tema di Autonomia. "La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o invia incidentale".
La distribuzione delle funzioni legislativa e amministrative tra Stato e Regioni "non" deve "corrispondere all'esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico" ma deve avvenire "in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione". É, dunque, "il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni". La Consulta sottolinea che l'Autonomia "deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini".
La Consulta ha individuato l'incostituzionalità della "possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno dispesa e l'andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che - dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite - non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni".
La previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l'aggiornamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep),e il ricorso alla determinazione dei Lep attraverso il Dpcm,sono tra i profili della legge sull'Autonomia ritenuti incostituzionali dalla Consulta. Inoltre, la Corte costituzionale ha ravvisato l'incostituzionalità anche riguardo al conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, da cui ne conseguirebbe che la decisione sostanziale venga rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento.
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