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Authority sugli appalti, la Asl di Sassari non è tra le 35 irregolari

In relazione alla notizia diffusa questa mattina da una agenzia stampa nazionale e relativa ai controlli effettuati dall’Authority per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) su 42 aziende sanitarie in Italia, si fa presente che, al contrario di quanto riportato dall’agenzia, la Asl di Sassari non risulta essere tra le 35 aziende in cui sono state individuate delle irregolarità.

L’Azienda sanitaria locale di Sassari, nell’ambito di un’indagine avviata dall’Avcp, come riporta correttamente il comunicato stampa rilasciato nella mattinata di oggi dall’Authority (pubblicato anche sul sito istituzionale all’indirizzo www.avcp.it), risultava inserita nell’elenco delle 42 aziende nelle quale erano stati avviati procedimenti istruttori.

La nota dell’Authority, altrettanto correttamente, riporta che «in alcuni casi i chiarimenti delle stazioni appaltanti hanno consentito di escludere irregolarità. Si tratta di procedimenti aperti nei riguardi delle Asl di Teramo, Cesena, La Spezia, Prato, Napoli 1 e Napoli 2 e Sassari, relativi a 36 contratti (12% del numero totale) per un importo complessivo di 95.871.133,25 euro (30,8 % dell’importo totale)».

L’Avcp, in allegato alla deliberazione 34/2011 pubblicata sul sito istituzionale della stessa Authority, riporta inoltre le comunicazioni inviate a tutte e 42 le Asl interessate dall’indagine.

Nelle comunicazione trasmessa a quella sassarese (la numero 35), nella quale sono stati esaminati 17 affidamenti per un importo complessivo di 26.253.042,07 di euro, si ricava che «l’istruttoria ha riguardato diversi contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per lo più aventi ad oggetto servizi  socio-sanitari e per i quali sono state bandite delle gare comunitarie, nel  rispetto del codice dei contratti.
I contratti stipulati senza previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica sono invece accordi contrattuali correlati al  convenzionamento di strutture private al servizio sanitario.
Infatti – come si evince dagli articoli 8-quinquies e 8-sexies del  D.Lgs. n. 502/1992 –  all’accreditamento  istituzionale, con il quale si dispone l’inserimento della struttura accreditata nell’ambito organizzativo del servizio pubblico sanitario, segue la  stipula di accordi con i quali si indica “il volume massimo delle prestazioni  che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per  tipologia e per modalità di assistenza”.
I due atti, l’accreditamento e la convenzione, svolgono in realtà una funzione unitaria che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio  socio-sanitario agli utenti, nel limite del “volume massimo” concordato.
La giurisprudenza ha escluso che la natura giuridica dei predetti accordi  possa essere ricondotta  all’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (cfr. Tar Piemonte sentenza n. 2562/07), pertanto, non sono state rilevate criticità». Red-com

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