Sono cominciati questa mattina alle dieci i lavori del Consiglio regionale della Sardegna.
L’Aula è impegnata, a partire da oggi, nell’esame del disegno di legge 71 presentato dalla giunta regionale su proposta dell’assessorato regionale agli Affari generali. Il documento contiene disposizioni varie in materia di personale, per il potenziamento dell'organizzazione regionale e per la semplificazione.
“Non si tratta della riscrittura della legge 31 del 1998 sul personale – ha precisato il relatore del documento, il consigliere Udc-Fli Giulio Steri nella sua relazione introduttiva - né questo disegno di legge si pone in contrasto con la possibilità di affrontare il tema delle riforme, l’obiettivo è invece la soluzione di alcuni problemi urgenti che devono essere affrontati al fine di superare difficoltà che si incontrano nell’amministrazione quotidiana”.
Steri ha anche ricordato le difficoltà iniziali incontrate in Commissione Autonomia sul testo, poi superate da un accordo tra maggioranza e opposizione, e l’accordo raggiunto in Aula dopo l’esame del Collegato che aveva portato al ritiro di tutti gli emendamenti in materia di personale “al fine di poterli esaminare in Aula e modificare il disegno di legge”.
Attraverso il disegno di legge 71 vengono introdotte modifiche e norme sull’organizzazione regionale e la semplificazione.
Con l'articolo 1 vengono trasferite alla Presidenza della Regione le competenze in materia di emigrazione attualmente in capo all'assessorato regionale al Lavoro (comma 1); viene configurata come direzione generale l'Agenzia regionale del distretto idrografico (comma 2); nell'ambito dell'assessorato regionale alla Sanità vengono accorpate in un'unica direzione generale le due direzioni generali esistenti.
Con l'articolo 2 (commi 1, 2 e 3) si interviene in materia di dotazione organica. Se ne autorizza un incremento, con la verifica del possibile ricorso a contratti di lavoro flessibile e dei relativi costi. La norma fissa i limiti numerici e finanziari entro cui la Giunta regionale potrà operare. Il comma 3 estende la norma alle agenzie e agli enti regionali. I commi 4 e 5 prevedono un ulteriore incremento, straordinario, della dotazione organica (1 per cento) per consentire lo svolgimento delle attività a carattere pluriennale connesse alla gestione dei fondi comunitari. Il comma 6 detta norme per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica. La copertura avrà luogo nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che la Giunta regionale è tenuta ad approvare per il triennio 2009-2011 e dovrà avvenire con pubblici concorsi, nell'ambito dei quali dovranno essere inserite le procedure volte a stabilizzare i lavoratori assunti con contratti di lavoro di natura flessibile.
L'articolo 3 riformula la disciplina delle consulenze e degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
L'articolo 4 interviene in materia di controllo interno di gestione.
L'articolo 5 sostituisce l'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, per disciplinare in modo più adeguato e chiaro i meccanismi di sostituzione del direttore generale e di servizio nei casi di assenza o vacanza.
Gli articoli 6 e 7, rispettivamente, sostituiscono l'articolo 38 e modificano l'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, dei quali rimane l'impianto originario, ma le procedure vengono semplificate.
L'articolo 8 autorizza la corresponsione di appositi compensi per i dipendenti che, in qualità di esperti, vengano con provvedimento motivato nominati in commissioni di gare d'appalto di rilievo comunitario ed estende gli incentivi previsti dalla legge regionale sui lavori pubblici ai dipendenti regionali impegnati in compiti di responsabilità nell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi.
Gli articoli 9 e 10 incidono sulla legge regionale n. 31 del 1998, con norme finalizzate alla semplificazione.
L'articolo 11 contiene disposizioni varie che riguardano i fondi di retribuzione e sanano situazioni anomale all’interno dei vari uffici regionali. Red