Roma, 29 Sett 2016 – In una nota l’Inps afferma che in riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, è opportuno precisare che la circolare n.195 del 30 novembre 2015 non introduce alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995. La posizione dell’Istituto è esplicitata nella precedente circolare n. 185 del 18 novembre 2015, in cui sono state riconfermate le istruzioni già fornite con la circolare n. 38 del 20 febbraio 1996, emanata a seguito di parere ministeriale in merito.
In particolare, il paragrafo 2.2 della circolare n. 195/2015, fornisce disposizioni di carattere generale che chiariscono le modalità di comunicazione all’Istituto di tutti quei redditi che non sono dichiarati al fisco, tra cui i redditi non assoggettabili ad Irpef e il Tfr, che sono necessari per calcolare l’importo di altre tipologie di prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni sociali).
Tuttavia, si legge ancora, la stessa circolare specifica chiaramente alla rilevanza 11 che, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad IRPEF.
Si coglie l’occasione per comunicare che, a seguito di un riesame della circolare, è stata individuata la presenza di un refuso generalizzato nell’allegato 1, contenente le tipologie reddituali influenti sulle diverse rilevanze, fra cui anche la rilevanza 11 – Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, di cui all’art.1, comma 41, L. n. 335/1995.
Infatti, conclude il comunicato dell’Inps, diversamente da quanto scritto nel testo dell’allegato alla circolare n.195/2015, non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’IRPEF, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero.
Le relative procedure informatiche sono in ogni caso corrette rispetto alla normativa vigente e pertanto nessuna ulteriore riduzione è stata operata sulle pensioni ai superstiti. Red